Con la sentenza 8 maggio 2026, n. 3595/2026 (Reg. prov. coll. n. 00149/2024), il Consiglio di Stato, Sezione III, ha riaffermato alcuni principi consolidati in materia di abusi edilizi e condono, con particolare riferimento agli effetti delle opere realizzate successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha ribadito che la realizzazione di interventi edilizi ulteriori e autonomi rispetto a quelli oggetto di domanda di condono determina una modifica dello stato dei luoghi tale da impedire l’esatta identificazione del manufatto originario. Ne consegue che l’Amministrazione è legittimata a rigettare l’istanza di sanatoria, non essendo più possibile valutare la consistenza dell’opera nella sua configurazione originaria.
Sotto il profilo della qualificazione urbanistica degli interventi, il Consiglio di Stato ha precisato che non possono essere ricondotti all’edilizia libera manufatti che determinino una trasformazione stabile del territorio, integrando invece interventi di nuova costruzione soggetti a previo permesso di costruire. La natura amovibile o accessoria delle strutture non è, di per sé, sufficiente ad escludere la rilevanza urbanistico-edilizia quando esse incidano in modo duraturo sull’assetto dei luoghi.
Il Collegio ha inoltre ribadito che la presenza di un vincolo urbanistico, anche non assoluto, esclude la formazione del silenzio-assenso in assenza della documentazione e dei titoli autorizzatori richiesti dalla normativa di settore. In particolare, la mancata acquisizione delle autorizzazioni prescritte impedisce il perfezionarsi del titolo tacito in sanatoria.
Infine, è stato riaffermato il principio secondo cui i provvedimenti di diniego del condono fondati su una pluralità di motivi restano legittimi anche quando uno solo dei presupposti risulti sufficiente a sorreggere la decisione amministrativa, in applicazione del criterio dell’assorbimento del motivo più dirimente.
La sentenza consolida dunque l’orientamento per cui il condono edilizio non può essere riconosciuto quando l’intervento abusivo originario venga successivamente alterato da nuove opere non autorizzate, con conseguente impossibilità di ricostruire l’esatta situazione oggetto di sanatoria.