Consiglio di Stato: la “completezza formale” dell’istanza PAUR basta per il regime transitorio, anche in presenza di successive integrazioni istruttorie

AGEL 12 Maggio 2026, di Redazione

La Quarta Sezione chiarisce che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria regionale sugli impianti fotovoltaici, rileva la sola verifica formale di completezza documentale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, distinguendo tale fase dall’adeguatezza istruttoria della documentazione. Confermata la legittimità del PAUR

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