Con la deliberazione n. 43/2026, la Corte dei conti, Sezione regionale per le Marche, pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere presentata da un segretario comunale, ha comunque fornito alcune indicazioni interpretative sull’articolo 3, comma 3, del D.L. 19/2026, relativo all’esclusione di specifiche voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale nei comuni fino a 3.000 abitanti.
La questione posta riguardava in particolare la corretta modalità di applicazione dell’esclusione: se essa debba incidere sia sul dato di spesa attuale sia su quello storico utilizzato come parametro di riferimento, oppure soltanto sul primo. Secondo alcune letture operative, infatti, l’applicazione del principio di omogeneità imporrebbe di depurare entrambe le grandezze, mentre un intervento limitato al solo dato corrente rischierebbe di alterare il confronto tra valori e, in alcuni casi, di vanificare l’effetto della norma, soprattutto quando la spesa attuale risulti inferiore a quella storica.
Nel richiamare il dato letterale e sistematico della disposizione, la Corte ha osservato come possa risultare “prima facie plausibile” un’interpretazione orientata alla coerenza metodologica del sistema di calcolo. In tale prospettiva, il principio di omogeneità implicherebbe che le medesime componenti retributive escluse dai vincoli di spesa debbano essere neutralizzate sia nel valore attuale sia nella base storica di confronto, evitando così disallineamenti nei dati utilizzati per la verifica dei limiti.
Secondo i giudici contabili, una diversa impostazione rischierebbe di introdurre elementi distorsivi nel sistema di calcolo della spesa di personale, compromettendo la finalità della norma derogatoria. L’interpretazione che estende l’esclusione anche al dato storico consentirebbe invece di mantenere coerenza e correttezza nel raffronto tra grandezze omogenee, garantendo una lettura sistematica della disciplina.