A partire dal 1° settembre 2015, le spese relative agli uffici giudiziari situati in immobili di proprietà comunale sono interamente a carico dello Stato. È questo il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, sezione Lombardia, con la deliberazione n. 129/2026, rispondendo a un quesito posto da un Comune sul regime giuridico dei costi di gestione.
La decisione si inserisce nel solco della riforma introdotta dalla legge 190 del 2014, che ha profondamente modificato il sistema precedente. In origine, infatti, la legge del 1941 imponeva ai Comuni sede di uffici giudiziari di sostenere un’ampia gamma di spese obbligatorie: dai costi di impianto a quelli di manutenzione, fino a utenze, servizi e forniture. A fronte di tali oneri, lo Stato riconosceva un contributo annuale, variabile in base alle esigenze.
Questo modello è stato a lungo ritenuto legittimo anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la ripartizione degli oneri tra diversi livelli di governo può rispondere a criteri di equilibrio e ragionevolezza, anche considerando i benefici che la presenza di uffici giudiziari comporta per il territorio.
La svolta arriva però con la riforma del 2014: da quel momento, lo Stato si fa carico integralmente delle spese necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari, comprese quelle per manutenzioni straordinarie e interventi strutturali. Parallelamente, viene eliminato qualsiasi canone per l’utilizzo degli immobili comunali e il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti giuridici in essere.
Il passaggio è stato completato con il decreto attuativo del 2015, che ha centralizzato la gestione degli immobili, affidandola al Ministero della Giustizia in coordinamento con l’Agenzia del Demanio. La programmazione degli interventi segue criteri basati su costi standard e priorità tecniche.
Dal punto di vista sistematico, la riforma segna un netto accentramento delle responsabilità: lo Stato diventa l’unico soggetto chiamato a sostenere i costi, indipendentemente dalla proprietà degli immobili. I Comuni, invece, mettono a disposizione gli edifici a titolo gratuito, in una logica di cooperazione istituzionale.
La Corte dei conti sottolinea infine che il rapporto tra Stato ed enti locali non ha natura contrattuale, ma pubblicistica: gli immobili restano vincolati alla funzione giudiziaria e l’utilizzo da parte dello Stato è strettamente legato all’esercizio della funzione giurisdizionale.