Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con sentenza n. 00532/2026 (Reg. prov. coll.), pubblicata il 20 aprile 2026, relativa al ricorso n. 00787/2025, ha fornito un’importante precisazione in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/2001, delimitandone rigorosamente l’ambito applicativo.
Il Collegio ha ribadito che tale istituto presuppone un’occupazione di fatto del bene da parte della pubblica amministrazione, accompagnata dalla sua trasformazione per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo. In mancanza di tali presupposti, non è configurabile alcun obbligo di attivazione della procedura sanante né, tantomeno, un illecito permanente imputabile all’ente.
Il TAR ha quindi escluso che l’amministrazione possa essere chiamata all’acquisizione ex art. 42-bis quando non risulti un’effettiva apprensione materiale del bene o un suo utilizzo diretto a fini pubblici, evidenziando come la vicenda debba eventualmente essere ricondotta ai rapporti tra soggetti privati coinvolti nell’attuazione di strumenti urbanistici.
In tale prospettiva, il giudice amministrativo ha sottolineato che le eventuali pretese derivanti da obbligazioni negoziali connesse a convenzioni urbanistiche devono essere fatte valere nei confronti dei soggetti privati contraenti, e non nei confronti dell’ente locale, ove non vi sia una condotta di occupazione sine titulo.
È stato inoltre chiarito che la mera disponibilità dell’amministrazione a valutare una futura acquisizione dell’area non integra riconoscimento di responsabilità né presupposto per l’attivazione del procedimento ex art. 42-bis.
La decisione si inserisce nel solco interpretativo che circoscrive l’acquisizione sanante alle sole ipotesi di effettivo uso pubblico del bene da parte della P.A., riaffermando al contempo la necessità di distinguere nettamente tra responsabilità pubblicistiche e obbligazioni di natura privatistica nei contesti di lottizzazione urbanistica.