Con la sentenza n. 00357/2026 (R.G. n. 00036/2024), pubblicata il 21 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto contro gli atti relativi a una procedura di progressione di carriera straordinaria, fornendo rilevanti precisazioni sui limiti del potere di modifica dei bandi e sugli effetti delle variazioni della lex specialis.
Il Collegio ribadisce innanzitutto il principio secondo cui, quando l’Amministrazione interviene con una modifica sostanziale della procedura selettiva, tale da incidere non solo sull’organizzazione del posto messo a bando ma anche sui criteri di valutazione e quindi sulla potenziale platea dei concorrenti, sorge l’obbligo di riaprire i termini per la presentazione delle domande. Tale obbligo discende direttamente dai principi di imparzialità, trasparenza e massima partecipazione.
Secondo il TAR, la sostanzialità della modifica non si esaurisce nella variazione del profilo o della sede di assegnazione, ma comprende anche la ridefinizione dei criteri di attribuzione del punteggio, quando questi incidono in modo significativo sulla valutazione delle professionalità e delle esperienze richieste. In tali ipotesi, la riapertura dei termini non rappresenta una facoltà, ma uno strumento necessario a garantire la par condicio e a consentire la partecipazione anche a chi avrebbe potuto non concorrere sulla base delle precedenti regole.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella configurazione delle procedure comparative, purché esercitata nel rispetto della normativa contrattuale e dei principi di ragionevolezza. In particolare, è stata ritenuta legittima la scelta di valorizzare in modo differenziato l’esperienza professionale maturata nello specifico ufficio di destinazione, in coerenza con le esigenze organizzative dell’ente e con la finalità di selezionare le competenze più funzionali al posto da ricoprire.
Infine, il TAR ha chiarito che non sussiste violazione del regolamento interno quando la nozione di “area” utilizzata negli atti di selezione viene ricondotta al corretto significato di articolazione organizzativa, distinto da quello di inquadramento contrattuale, escludendo così le censure basate su un’errata interpretazione dei criteri valutativi.
Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.