Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, con sentenza n. 00604/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 27 marzo 2026 (ricorso n. 01946/2025 REG.RIC.), ha riaffermato i principi che regolano l’impugnabilità dei provvedimenti in materia di accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti meramente confermativi.
Secondo il Collegio, in tema di accesso documentale, anche nell’ambito del diritto riconosciuto ai consiglieri comunali dall’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, trova applicazione la regola generale secondo cui il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dal primo diniego, non potendo essere eluso mediante reiterazione dell’istanza.
In particolare, il giudice amministrativo ha ribadito che un atto successivo è autonomamente impugnabile solo se risulta frutto di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti. In assenza di tali elementi, l’atto deve qualificarsi come meramente confermativo, privo di autonoma lesività e quindi non idoneo a riaprire i termini per l’azione giudiziaria.
Il principio si innesta sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata impugnazione del diniego originario rende inammissibile il ricorso avverso atti successivi che si limitino a ribadire la precedente determinazione, salvo la sopravvenienza di elementi nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse.
Ne deriva che, in materia di accesso, il sistema è improntato a certezza dei rapporti giuridici e stabilità degli atti amministrativi, impedendo la reiterazione indefinita delle istanze in assenza di fatti o circostanze sopravvenute.
Sulla base di tali principi, il TAR Campania – Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza n. 00604/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 27/03/2026, ricorso n. 01946/2025 REG.RIC.