Con sentenza n. 704/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 111/2024 Reg. Ric., pubblicata il 1 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sez. III) ha chiarito i confini della discrezionalità regolamentare dei Comuni nella disciplina degli impianti pubblicitari, ribadendo che essa non può spingersi fino a sostituire i regimi autorizzatori previsti dalla legge con divieti automatici e generalizzati.
Il principio affermato dal Collegio è che la potestà regolamentare locale, pur ampia e funzionale al bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e interessi pubblici quali sicurezza stradale, decoro urbano e tutela ambientale, deve comunque rispettare la normativa statale e il sistema di autorizzazioni caso per caso delineato dal legislatore.
In particolare, il TAR ha evidenziato che nei sistemi di tutela ambientale e paesaggistica (come le aree SIC e ZPS o i beni vincolati) la normativa europea e nazionale impone una valutazione in concreto dell’impatto dell’intervento, non consentendo l’introduzione di divieti assoluti e preventivi da parte della fonte regolamentare comunale.
Sulla base di tale principio, il Tribunale ha ritenuto illegittima la disposizione regolamentare che vietava in modo generalizzato l’installazione di impianti pubblicitari in prossimità di aree vincolate e lungo le strade adiacenti a beni culturali, in quanto tale disciplina anticipava in via astratta la valutazione che deve invece essere svolta in sede autorizzatoria.
Restano invece legittime, secondo la sentenza, le norme regolamentari che impongono limitazioni tecniche o localizzative (quali distanze minime, criteri di inserimento paesaggistico o divieti circoscritti), purché proporzionate e non illogiche, in quanto espressione della discrezionalità pianificatoria dell’ente locale.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso solo in parte, annullando la disposizione che introduceva il divieto generalizzato in aree vincolate, confermando per il resto la legittimità del regolamento comunale.
La decisione si inserisce nell’orientamento secondo cui la regolazione della pubblicità esterna deve garantire un equilibrio tra interessi economici e interessi pubblici, senza comprimere in modo anticipato e assoluto l’attività imprenditoriale, che deve invece essere valutata caso per caso dall’autorità competente.