Con la sentenza 16 aprile 2026, n. 521/2026 (R.G. n. 238/2024), la Sezione Seconda del TAR Lombardia, sede di Brescia, interviene in modo netto sul tema della ripetibilità delle somme versate in esecuzione di convenzioni urbanistiche rimaste inattuate, riaffermando un principio ormai consolidato in giurisprudenza amministrativa.
Secondo il Tribunale, nell’ambito delle convenzioni urbanistiche – riconducibili al genus degli accordi pubblicistici – le prestazioni patrimoniali eseguite dai privati non possono essere qualificate come indebite per il solo fatto che l’intervento edilizio non sia stato realizzato o sia divenuto inefficace per scadenza dei termini.
Il punto centrale del principio di diritto affermato è che l’istituto dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e, in via subordinata, l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), sono applicabili solo quando venga meno il titolo giuridico dell’attribuzione patrimoniale, ossia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o altra causa caducatoria della convenzione.
Al contrario, quando la convenzione urbanistica resta valida ed efficace, anche se non integralmente eseguita o non più attuabile nei suoi effetti materiali, le obbligazioni assunte conservano la loro causa giustificativa nell’accordo negoziale originario. Ne deriva che il rischio del mancato completamento dell’operazione urbanistica ricade sul soggetto attuatore, salvo ipotesi di inadempimento imputabile all’amministrazione.
Il TAR chiarisce inoltre che le prestazioni convenzionali vanno valutate nell’ambito dell’equilibrio complessivo dell’operazione urbanistica, e non in relazione al singolo risultato edificatorio: il “sinallagma” si radica infatti nell’accordo urbanistico nel suo complesso, e non nella realizzazione materiale dell’intervento.
Sulla base di tali coordinate, il Tribunale amministrativo esclude qualsiasi obbligo restitutorio in capo al Comune, ribadendo che la mancata trasformazione del territorio non trasforma automaticamente in indebite le somme versate in esecuzione della convenzione.