Con sentenza n. 560/2026 (RG n. 686/2025), pubblicata il 22 aprile 2026, il TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sez. II) ha chiarito un principio rilevante in materia di locazioni turistiche e poteri degli enti locali.
Secondo il Tribunale, le locazioni turistiche non sono sottratte alla disciplina amministrativa locale quando incidono sull’uso del territorio. I Comuni possono quindi introdurre requisiti relativi agli immobili destinati a tale attività, come la dotazione di parcheggi o altre condizioni urbanistiche e di sicurezza, purché tali misure siano sorrette da “motivi imperativi di interesse generale” e rispettino il principio di proporzionalità.
Il TAR afferma che tali requisiti non modificano la natura civilistica del contratto di locazione, ma incidono sulla possibilità concreta di esercitare l’attività sul piano amministrativo. Ne deriva che la dichiarazione di inizio attività (CIA/SCIA) può essere soggetta a controllo e, se incompatibile con la disciplina urbanistica e regolamentare, può essere inibita o conformata.
Inoltre, il Tribunale ribadisce che la tutela della viabilità, della sicurezza e dell’equilibrio urbanistico rientra tra gli interessi pubblici legittimanti tali limitazioni, soprattutto nei contesti a forte pressione turistica. Tuttavia, le prescrizioni devono consentire soluzioni alternative equivalenti e non possono tradursi in divieti automatici e rigidi.
La sentenza precisa anche che il rilascio del Codice Identificativo Regionale (CIR) presuppone la conformità dell’immobile ai requisiti richiesti dalla normativa urbanistica ed edilizia applicabile.
In conclusione, il TAR respinge il ricorso e consolida il principio secondo cui i Comuni possono disciplinare le locazioni turistiche attraverso requisiti urbanistici e funzionali, purché giustificati e proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.