Con la sentenza n. 772/2026 (Consiglio di Stato, Sez. II, RG 5406/2023), il giudice amministrativo di appello ribadisce alcuni principi centrali in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e di esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione.
In primo luogo, viene riaffermato che l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire è legittimo quando emerga un vizio sostanziale originario, quale la mancanza di capacità edificatoria del fondo, anche se tale valutazione interviene a distanza di tempo dal rilascio del titolo. In questi casi, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica prevale sull’affidamento del privato, soprattutto quando il presupposto edificatorio risulti definitivamente compromesso da vincoli pregressi non rimossi.
La decisione chiarisce inoltre che, nell’ambito dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato non richiede formule rigide, ma può ritenersi implicita quando l’atto sia fondato su una carenza originaria e insanabile del titolo edilizio. In tali ipotesi, l’affidamento del privato assume un peso recessivo.
Sul piano organizzativo interno degli enti locali, la sentenza ribadisce la legittimità dell’attribuzione di funzioni gestionali agli assessori nei comuni di ridotte dimensioni, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000. Tale scelta non richiede un intervento del consiglio comunale né comporta, di per sé, la violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, trattandosi di una deroga legislativamente prevista.
Il Consiglio di Stato precisa anche che eventuali adempimenti successivi relativi alla dimostrazione del contenimento della spesa hanno natura programmatoria e contabile e non incidono sulla validità degli atti organizzativi adottati, né determinano automaticamente l’illegittimità dei provvedimenti conseguenti.
Infine, viene ribadito un ulteriore principio processuale: le doglianze relative a vizi procedimentali, come la mancata o incompleta partecipazione, sono rilevanti solo se il ricorrente dimostra concretamente che l’apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento.
Nel complesso, la decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza del potere amministrativo in materia edilizia, ponendo al centro la verifica della effettiva edificabilità del suolo e la tutela dell’interesse pubblico urbanistico rispetto alla stabilità degli atti illegittimi.