Con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. II, 8 aprile 2026, n. 2787 (Reg. Prov. Coll. n. 02787/2026; Reg. Ric. n. 07216/2024), i giudici amministrativi ribadiscono alcuni principi cardine in materia di repressione degli abusi edilizi.
In primo luogo, viene riaffermato che l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 costituisce un atto vincolato e dovuto. Ne consegue che l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, essendo tenuta a ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata.
Da tale natura vincolata discende un ulteriore principio: la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 non determina invalidità dell’atto, qualora sia evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Si applica, in tali casi, l’art. 21-octies della stessa legge sul procedimento amministrativo.
Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che non esiste un diritto delle parti al rinvio della trattazione del ricorso al di fuori delle ipotesi tassative previste dal codice del processo amministrativo. La semplice pendenza di procedimenti urbanistici o l’eventuale evoluzione pianificatoria non integra una “situazione eccezionale” idonea a giustificare il differimento dell’udienza.
Sul piano sostanziale, la decisione riafferma che la repressione dell’abuso edilizio prescinde da ogni valutazione di opportunità amministrativa o politica e non richiede alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto, già predeterminato dal legislatore nel dovere di ripristino della legalità.
Infine, viene esclusa la rilevanza di eventuali strumenti urbanistici sopravvenuti o di ipotetiche compatibilità edilizie, che non incidono sulla legittimità dell’ordine di demolizione, potendo al più rilevare nell’ambito di distinti procedimenti di sanatoria.
La pronuncia consolida quindi l’orientamento secondo cui l’azione repressiva degli abusi edilizi è obbligatoria, automatica e sottratta a valutazioni discrezionali, anche in presenza di contestazioni procedurali o pianificatorie.