Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 aprile 2026, n. 02854/2026 (ric. n. 9887/2022), il giudice amministrativo ha affermato un principio di diritto di rilievo in materia urbanistica ed edilizia: il contributo di costruzione, nella parte relativa al costo di costruzione, non è suscettibile di estinzione mediante scomputo o compensazione con la realizzazione di opere, salvo espressa previsione legislativa.
Secondo il Collegio, il contributo per il costo di costruzione ha natura di prestazione patrimoniale di diritto pubblico e, in quanto tale, è indisponibile nell’an, nel quantum e nelle modalità di adempimento. Ne deriva che non può essere derogato dall’autonomia negoziale delle parti in sede di convenzione urbanistica.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la disciplina di riferimento (art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e normativa regionale applicabile) consente lo scomputo esclusivamente per gli oneri di urbanizzazione, mentre non prevede analoghe forme alternative di adempimento per il costo di costruzione, che deve essere versato in forma monetaria.
Da ciò discende la nullità delle clausole convenzionali che introducano meccanismi di compensazione non previsti dalla legge, in quanto contrastanti con norme imperative e con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., che impone che le prestazioni patrimoniali pubbliche trovino fondamento in una fonte legislativa.
La decisione precisa inoltre che l’eventuale affidamento del privato non può essere tutelato quando si fondi su una pattuizione contra legem, essendo il contenuto del contributo determinato da parametri normativi vincolanti e conoscibili con l’ordinaria diligenza.
In sintesi, il principio affermato è che il costo di costruzione costituisce un’obbligazione pubblicistica non derogabile, il cui adempimento può avvenire solo mediante pagamento in denaro, restando esclusa ogni forma di compensazione pattizia non espressamente prevista dal legislatore.