Nel giudizio elettorale la giurisdizione non si configura come tutela di un diritto oggettivo né come protezione piena di diritti soggettivi, ma si fonda sull’esigenza di garantire la certezza dei rapporti di diritto pubblico. Da ciò discende che il perimetro dell’intervento del giudice è delimitato dai motivi tempestivamente dedotti dal ricorrente, con specifico riferimento ai vizi delle operazioni elettorali e, di riflesso, dell’atto di proclamazione degli eletti.
In questa prospettiva il Consiglio di Stato riafferma la centralità del principio di strumentalità delle forme: le irregolarità formali assumono rilievo solo se incidono in concreto sulla genuinità del risultato elettorale. È quindi necessario verificare la cosiddetta “prova di resistenza”, ossia la capacità del vizio di alterare la volontà del corpo elettorale. Ne consegue che omissioni o inesattezze nella verbalizzazione non possono, da sole, determinare l’annullamento delle operazioni di voto, se non è dimostrata una concreta compromissione del procedimento elettorale o un pregiudizio alla libertà del voto.
Applicando tali principi al caso esaminato, relativo alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, il Consiglio di Stato ha escluso che le irregolarità dedotte potessero inficiare l’esito elettorale. In particolare, la mancata redazione della ricevuta di consegna del materiale elettorale dopo lo scrutinio e la presenza all’Adunanza dei Presidenti di soggetti non legittimati sono state ritenute circostanze prive di incidenza sostanziale, in assenza di allegazioni su manomissioni, alterazioni dei plichi o irregolarità nella gestione dei voti.
Sul piano della giurisdizione, la sentenza ribadisce il sistema del “doppio binario” nelle controversie elettorali amministrative. Spettano al giudice ordinario le controversie relative all’accertamento dei diritti di elettorato attivo e passivo, in quanto diritti soggettivi perfetti. Diversamente, quando viene impugnato il provvedimento di proclamazione degli eletti e si deduce un vizio delle operazioni elettorali, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, essendo in gioco la tutela dell’interesse legittimo alla correttezza del procedimento elettorale.
In tale ipotesi, l’eventuale verifica dei requisiti di elettorato attivo o passivo assume carattere incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a. Nel caso di specie, la Sezione ha quindi rimesso la controversia al primo giudice ex art. 105 c.p.a., precisando che i precedenti richiamati dalle parti riguardavano fattispecie differenti, nelle quali il petitum sostanziale verteva direttamente sull’accertamento del diritto soggettivo all’elettorato.