Con sentenza n. 384/2026 del 19 febbraio 2026 (R.G. n. 1300/2025), la Sezione II del TAR Toscana ha riaffermato alcuni principi consolidati in materia di gestione dei rifiuti e poteri di ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
Il Tribunale ha ribadito che l’ordine sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti non richiede la prova di una responsabilità diretta nella produzione degli stessi, essendo sufficiente la disponibilità materiale dell’area e la riconducibilità della situazione di abbandono al proprietario o detentore, anche a titolo di colpa omissiva.
In questa prospettiva, la responsabilità del detentore è ricostruita in senso oggettivo-dinamico: chi ha la disponibilità del sito è tenuto a impedire il permanere dei rifiuti e a garantire la corretta gestione del bene, indipendentemente dalla loro originaria formazione o dalla loro anzianità.
Il TAR ha inoltre chiarito che la disciplina dell’art. 192 TUA opera autonomamente rispetto alle procedure di bonifica ambientale, essendo sufficiente la mera esistenza di rifiuti per legittimare l’ordine di rimozione, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità o dalla presenza di contaminazione del suolo.
Particolarmente rilevante il principio sul rapporto tra procedimento penale e amministrazione: il giudicato penale non ha efficacia vincolante automatica nei confronti dell’azione amministrativa ambientale, potendo l’autorità adottare provvedimenti ripristinatori sulla base di autonomi accertamenti tecnici, nei limiti dell’art. 654 c.p.p.
Sul piano procedurale, il TAR ha inoltre confermato che gli atti di avvio o impulso del procedimento, in quanto endoprocedimentali e privi di immediata lesività, non sono autonomamente impugnabili, risultando quindi inammissibili i ricorsi proposti avverso tali comunicazioni.
Infine, viene ribadito che la competenza ad adottare le ordinanze ex art. 192 TUA è riservata al Sindaco, mentre gli atti successivi di verifica e accertamento dell’inottemperanza rientrano nella competenza dirigenziale secondo la disciplina generale del TUEL.
Il principio complessivo affermato dal TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 384/2026 del 19.02.2026, consolida quindi un orientamento rigoroso sulla tutela ambientale, valorizzando la funzione ripristinatoria dell’azione amministrativa e la sua autonomia rispetto alle vicende penali.