Il soccorso istruttorio, strumento centrale nelle procedure di evidenza pubblica e fondato sui principi di collaborazione leale tra amministrazione e operatori economici, non può essere ridotto a un meccanismo meramente formale di esclusione automatica delle offerte. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438, intervenendo sul tema del soccorso istruttorio integrativo e, in particolare, sull’ammissibilità della sanatoria in caso di omessa presentazione del DGUE.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’istituto trova fondamento nei principi eurounitari di concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione, oltre che nell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e nell’articolo 101 del d.lgs. 36/2023, che ne ha ampliato l’ambito applicativo. Ne deriva la possibilità di attivare il soccorso non solo per chiarire, ma anche per integrare o completare la documentazione di gara, entro i limiti del rispetto della parità di trattamento e della trasparenza.
La sentenza richiama tuttavia i principi consolidati della Corte di giustizia dell’Unione europea: il divieto di negoziazione tra stazione appaltante e concorrenti, l’immodificabilità sostanziale dell’offerta dopo la sua presentazione e la necessità che eventuali richieste di chiarimento siano rivolte in modo uniforme e non discriminatorio. Resta inoltre fermo che il soccorso non può trasformarsi in uno strumento per colmare lacune sostanziali o consentire la presentazione di una nuova offerta.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha però ritenuto superabile l’orientamento del primo giudice che escludeva la sanabilità dell’omessa produzione del DGUE. La Sezione ha infatti valorizzato il dato sistematico e letterale dell’articolo 101, evidenziando come la congiunzione “o” tra domanda di partecipazione e DGUE indichi una relazione alternativa e non vincolante.
In questa prospettiva, anche la completa omissione del DGUE può essere sanata tramite soccorso istruttorio integrativo, a condizione che sia comunque presente una domanda di partecipazione valida e sottoscritta. L’assenza del “contenitore”, in presenza di un’offerta riconoscibile, non può dunque giustificare l’esclusione automatica dell’operatore economico, soprattutto quando non risulti alterato il confronto competitivo.
La decisione conferma così un’impostazione sostanzialistica del diritto dei contratti pubblici, orientata a privilegiare la qualità della proposta negoziale rispetto a carenze meramente formali, pur nel rigoroso rispetto dei principi di parità, trasparenza e non discriminazione.