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Cittadinanza per matrimonio negata in presenza di condanna: decisiva solo la riabilitazione, non il tempo

La Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l’effetto preclusivo legato a una condanna penale per reati non colposi si estingue solo con la riabilitazione e non con il semplice decorso del tempo o la sospensione condizionale della pena
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La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27928 del 20 ottobre 2025, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma del 28 febbraio 2024 in materia di cittadinanza italiana per matrimonio.

Il caso riguardava l’applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, che prevede una preclusione all’acquisto della cittadinanza in presenza di una condanna per delitti non colposi per i quali sia prevista una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione.

La Suprema Corte ha ribadito che tale preclusione ha natura di “effetto penale” e non viene meno automaticamente con il solo trascorrere del tempo, neppure quando la pena sia stata sospesa condizionalmente. Perché venga meno l’effetto ostativo è invece necessaria la riabilitazione, ottenibile ai sensi dell’art. 178 del codice penale.

Secondo i giudici, dunque, non è sufficiente il decorso del periodo legato ai benefici della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 167 c.p.), poiché solo la riabilitazione elimina gli effetti giuridici della condanna rilevanti ai fini dell’accesso alla cittadinanza.

La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e conferma un’interpretazione rigorosa delle condizioni richieste per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.

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