La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, oggi regolata dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, continua a sollevare questioni applicative per le pubbliche amministrazioni, in particolare sul momento in cui tali compensi possono essere legittimamente erogati. Su questo aspetto è intervenuta la Corte dei conti Veneto con la deliberazione n. 49/2026/PAR, offrendo indicazioni interpretative sui tempi e sulle modalità di liquidazione.
Il parere nasce da un quesito posto dal Presidente della Provincia di Treviso, relativo alla legittimità di un regolamento interno che prevedeva una distribuzione degli incentivi in più fasi: una prima erogazione collegata all’aggiudicazione della gara e una seconda subordinata alla conclusione della fase esecutiva, con la possibilità di liquidazioni annuali per appalti di maggiore durata.
Richiamando precedenti orientamenti, i giudici contabili ricordano quanto già affermato dalla Corte dei conti Toscana con la deliberazione n. 53/2023, che ha escluso la possibilità di una liquidazione automatica e periodica degli incentivi al termine dell’esercizio finanziario. Il principio di riferimento è quello della competenza finanziaria potenziata, secondo cui il diritto al compenso sorge solo quando l’obbligazione dell’amministrazione è giuridicamente perfezionata.
La Corte sottolinea la distinzione tra impegno di spesa e liquidazione: il primo deve essere coerente con l’andamento dell’appalto, mentre la seconda richiede una verifica effettiva delle attività svolte. Tale verifica può anche comportare riduzioni o esclusioni dell’incentivo, qualora le prestazioni non risultino conformi.
In linea con questi principi si colloca anche la deliberazione n. 120 del 2025 della Corte dei conti Lombardia, secondo cui la liquidazione degli incentivi è possibile solo al verificarsi di precisi presupposti: per la fase di affidamento, dopo la conclusione della procedura di selezione del contraente; per la fase esecutiva, solo a seguito del collaudo o della verifica di conformità dell’opera o del servizio.
Ne emerge un quadro fondato su una logica sostanziale, in cui il diritto all’incentivo matura progressivamente ma la sua erogazione è sempre subordinata a controlli puntuali sull’effettivo svolgimento delle attività. Restano quindi esclusi automatismi legati a scadenze temporali o a criteri percentuali prefissati.
Pur in questo perimetro, la Corte riconosce agli enti un margine di autonomia regolamentare nella definizione delle modalità di riparto e gestione degli incentivi. Tale autonomia, tuttavia, deve rispettare i principi fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile, assicurando che la liquidazione sia sempre ancorata a presupposti concreti, verificabili e coerenti con l’effettiva realizzazione delle prestazioni tecniche.