Pubblichiamo la nota Anci dedicata alle recenti novità in materia di partenariato pubblico-privato e diritto di prelazione nel project financing, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Il documento analizza gli effetti della decisione sull’articolo 193 del Codice dei contratti pubblici e fornisce ai Comuni indicazioni operative per la gestione delle procedure in corso e per le future operazioni di finanza di progetto.
La sentenza stabilisce che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore è incompatibile con i principi europei di concorrenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento. In concreto, il promotore non potrà più ottenere l’aggiudicazione adeguando la propria offerta a quella del miglior concorrente. La decisione ha efficacia immediata e impone alle amministrazioni di disapplicare la norma nazionale, anche nei procedimenti già avviati.
Per i Comuni ciò significa adeguare le procedure: la prelazione non potrà più essere prevista nei nuovi bandi né esercitata nelle gare in corso. Resta invece valido il rimborso delle spese di progettazione al promotore fino al 2,5% dell’investimento. La nota, nel richiamare la necessità di un intervento legislativo per aggiornare la disciplina della finanza di progetto e garantire strumenti efficaci per sostenere il partenariato pubblico-privato nei territori, delinea alcune possibili soluzioni che consentono di salvaguardare le procedure di affidamento ad iniziativa privata senza riproporre meccanismi incompatibili con il diritto europeo.