Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8141 del 21 ottobre 2025 (Sezione V, Pres. Lotti, Est. Quadri), ha chiarito che le procedure di stabilizzazione del personale precario che prevedono una selezione strutturata – basata sulla valutazione dei titoli, lo svolgimento di prove orali, l’attribuzione di punteggi e la formazione di una graduatoria – devono essere assimilate ai concorsi pubblici. Si tratta delle cosiddette stabilizzazioni “mediate”, nelle quali l’amministrazione esercita un potere discrezionale di natura comparativa, a differenza delle stabilizzazioni “dirette”, fondate sulla mera verifica di requisiti fissati dalla legge.
Da ciò deriva che le controversie relative a tali procedure ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha precisato che ciò vale anche quando si impugna un provvedimento di autotutela con cui l’amministrazione annulla la procedura di stabilizzazione. In tali casi, ciò che assume rilievo non sono gli effetti caducanti che l’atto di autotutela può produrre sul contratto di lavoro, bensì l’esercizio del potere pubblicistico di annullamento della selezione. Secondo il Collegio, esiste infatti un rapporto di necessaria consequenzialità tra la procedura e il contratto successivamente stipulato, per cui il sindacato giurisdizionale deve concentrarsi sulla legittimità dell’atto amministrativo che ha inciso sulla procedura comparativa.
Nella motivazione, il Consiglio di Stato richiama la tradizionale giurisprudenza formatasi sul rapporto tra l’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto nei contratti pubblici, antecedente all’intervento dell’art. 122 del Codice del processo amministrativo. Vengono ricordati gli orientamenti che riconoscevano la caducazione automatica del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, in virtù della consequenzialità necessaria tra i due atti. La Sezione richiama inoltre una pronuncia recente (Cons. Stato, V, n. 589 del 17 gennaio 2023), secondo cui, quando l’annullamento giurisdizionale travolge l’intera procedura di affidamento, resta automaticamente caducato anche il contratto concluso con l’aggiudicatario illegittimo.
La decisione si pone in linea con precedenti che qualificano le stabilizzazioni mediate come vere e proprie procedure selettive (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 31; III, 15 giugno 2020, n. 3801), mentre non risultano precedenti specifici in merito al profilo dell’autotutela.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato