Con la sentenza 6388/2024 il Tribunale amministrativo della Campania ha stabilito che è illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento adottato dal Comune nell’esercizio del potere previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) che, in punto di inibizione alla circolazione per esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, equipara de plano i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri di cui all’art. 60 del codice della strada ai veicoli inquinanti appartenenti alle classi di omologazione inferiori ad “euro 4”, non dotati di alcuna iscrizione in registri né muniti di alcun certificato attestante la storicità, omettendo di tenere conto del numero esiguo di veicoli di interesse storico o collezionistico (nella specie, documentato dalla parte ricorrente) e del loro ontologico utilizzo limitato nel tempo, circostanze che richiedono un regime differenziato e peculiare che coniughi il valore dell’ambiente con quello della tutela dei valori storico-culturali e del collezionismo storico. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. V, 18 ottobre 2023, n. 15408; Cons. Stato, sez. I, parere, 29 aprile 2021, n. 799.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it