Il 9 dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato – insieme a una Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni – una Proposta di direttiva relativa ai contratti tra imprese e consumatori per la fornitura di contenuto digitale, e di servizi digitali, che comprende dati prodotti e forniti in formato digitale (ad es. musica, video online, ecc.), servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad es. archiviazione su cloud), servizi che consentono la condivisione di dati (ad es. Facebook, YouTube, ecc.) e qualsiasi supporto durevole usato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale (ad es. DVD).
In merito a questa proposta di direttiva, l’ 8 giugno 2017, il Consiglio ha adottato la sua posizione. “Che si tratti di musica e film online, applicazioni, servizi come Facebook o YouTube – ha sottolineato la Presidenza maltese – le nuove norme aumenteranno la certezza dei consumatori e dei fornitori quando effettuano acquisti o vendite a livello transfrontaliero. Si tratta di un compromesso ambizioso ma nel contempo delicato ed equilibrato che garantisce i diritti dei consumatori europei e al tempo stesso apre la possibilità di creare nuove opportunità commerciali per le imprese dell’UE tramite la promozione dell’innovazione e della concorrenza” .
Prossime tappe – I negoziati con il Parlamento europeo inizieranno non appena quest’ultimo avrà adottato la sua posizione, probabilmente nel corso dell’autunno. I principali campi del compromesso – per tenere conto delle differenze a livello nazionale il testo di compromesso non armonizza pienamente – sono i seguenti:
· campo di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda il contenuto digitale incorporato, i servizi di comunicazione interpersonale “over the top” (al di sopra delle reti – OTT), i contratti a pacchetto e il trattamento dei dati personali.
· rimedi per mancata fornitura e difetto di conformità.
· termini di prescrizione o periodi di garanzia (circa la responsabilità del fornitore)
· termine durante il quale l’onere della prova relativamente a difetti di conformità è a carico del fornitore (1 anno)