Il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’istituto superiore di sanità.
Tali prestazioni hanno natura mista, sanitaria e socio-assistenziale ed abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale.
Devono concorrere, anche attraverso l’erogazione indiretta e strumentale, a realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA.
Diversamente si giungerebbe ad imporre all’amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una forma di intuizionismo insindacabile.
(La fattispecie afferisce ad un provvedimento dell’azienda sanitaria unica regionale, recante il rigetto dell’istanza, presentata dagli esercenti la potestà sul figlio minore, ai fini dell’erogazione di una terapia secondo i principi dell’applied behaviur analysis (ABA), ovvero l’analisi applicata del comportamento in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali). (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266; idem, 23 marzo 2022, n. 2129.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it