Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza n. 9323 del 20 novembre 2024 ha affermato, come si legge in una nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che in sede di translatio iudicii, la riassunzione di una domanda di condanna in sede di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nella specie, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, trattandosi di pagamento di somme a titolo di assegno per il trasporto scolastico di un alunno disabile) non richiede al ricorrente particolari forme di adattamento, in quanto la definizione di un adeguato sistema di tutela processuale impone di salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente proposta e di consentire la riassunzione del giudizio secondo le forme e i modelli processuali propri del giudice ad quem, senza che una siffatta parziale, quanto necessaria, rimodulazione possa tradursi in danno della parte attrice e senza che possa essere invocato alcun termine di decadenza, non applicabile quando la controversia ha ad oggetto l’accertamento di diritti soggettivi, peraltro di natura fondamentale. (1).
A fronte di un credito vantato dall’avente diritto per l’esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell’allievo disabile, non è possibile eccepire in compensazione l’esistenza di un debito (nella specie, per mancato pagamento di tributi locali dovuti da un suo familiare) per cause del tutto estranee all’esercizio del diritto medesimo, tenuto conto che uno Stato sociale di diritto deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti. Difatti, la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell’ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1781; sulla natura di diritto soggettivo fondamentale della situazione giuridica da riconoscere in capo allo studente disabile: Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2018, n. 809; Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560; 10 giugno 2016, n. 2501; Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275.
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089 secondo cui l’esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere, in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it