La Corte di cassazione Sez. Tributaria, con la sentenza n. 771/2025 si è pronunciata in merito, affermando, nella massima diffusa a margine dagli uffici del massimario, che in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il regime agevolato di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all’espressa richiesta del contribuente e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere applicato dall’ente impositore, utilizzando per la sua quantificazione le indicazioni desumibili dal provvedimento di autorizzazione all’occupazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9697 del 2005 Rv. 580872-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione