Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, con sentenza n. 09191/2026 (REG.PROV.COLL.), resa sul ricorso n. 03695/2025 REG.RIC. e pubblicata il 18 maggio 2026, ha riaffermato un principio centrale in materia di partecipazione procedimentale e limiti del potere amministrativo discrezionale.
In particolare, il Collegio ha chiarito che, quando l’Amministrazione esercita un potere connotato da discrezionalità, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina un vizio procedimentale sostanziale idoneo a inficiare il provvedimento finale, non potendo operare la “sanatoria” prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge.
Secondo il TAR, la riforma normativa del 2020 ha infatti distinto nettamente il regime della comunicazione di avvio del procedimento da quello del preavviso di rigetto, escludendo espressamente che l’omissione di quest’ultimo possa essere considerata irrilevante nei procedimenti ad istanza di parte caratterizzati da valutazioni discrezionali.
Il principio affermato comporta che la garanzia partecipativa del privato non assume natura meramente formale, ma incide direttamente sulla legittimità dell’azione amministrativa, imponendo all’Amministrazione di confrontarsi preventivamente con le osservazioni dell’interessato prima di adottare una decisione negativa.
La sentenza ribadisce inoltre che il difetto di partecipazione procedimentale non può essere superato neppure mediante una valutazione ex post dell’assenza di apporto decisivo del privato, ove risulti violato lo schema procedimentale tipico previsto dalla legge per l’esercizio del potere discrezionale.
Per tali ragioni, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ritenendo assorbente la violazione delle garanzie partecipative e rilevando, altresì, profili di difetto di motivazione e carenza istruttoria nell’azione amministrativa.