Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), con la sentenza n. 00171/2026 del 08/04/2026 (sul ricorso n. 00607/2025), ha delineato i confini del potere di dissenso degli enti locali nei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti di energia da fonti rinnovabili (FER), con particolare riferimento alle misure compensative e alla gestione della viabilità interessata.
I giudici amministrativi hanno chiarito che il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 non può fondarsi su pretese di carattere squisitamente economico e patrimoniale avanzate dai comuni, come la richiesta di monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali o il condizionamento dell’assenso alla sostenibilità dei costi di manutenzione della rete viaria pubblica.
Il principio cardine ribadito dal Tar Parma si articola su tre punti fondamentali:
- Inderogabilità del limite quantitativo delle misure compensative: le compensazioni ambientali e territoriali imposte al proponente non rivestono natura patrimoniale, devono essere strettamente correlate agli impatti prodotti dall’opera e non possono in ogni caso superare il limite legale e inderogabile del 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta, come stabilito dal decreto ministeriale 10 settembre 2010.
- Competenza della manutenzione stradale: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche utilizzate per l’accesso all’impianto gravano sull’ente proprietario della strada ai sensi del Codice della strada. Di conseguenza, non è legittimo far ricadere sul soggetto privato tali oneri al di fuori delle opere strettamente connesse e indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, né qualificare la viabilità preesistente come opera d’obbligo a carico del proponente.
- Funzione assorbente dell’autorizzazione unica: il provvedimento finale emesso in sede di Conferenza di servizi ha l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto, la mancanza di un assenso edilizio o urbanistico da parte delle amministrazioni comunali, se motivata da ragioni estranee alla valutazione tecnica degli impatti ambientali, può essere superata dalla determinazione conclusiva della conferenza, che deve valutare la prevalenza delle posizioni sulla base di criteri oggettivi e non meramente quantitativi, in ossequio al principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
Con questa pronuncia, il collegio ha stabilito che i pareri negativi espressi dagli enti locali in sede istruttoria non possono trasmodare nell’imposizione di obblighi convenzionali o economici unilaterali che abbiano l’effetto di aggravare illegittimamente il procedimento autorizzatorio, alterando la disciplina di favore prevista dal legislatore statale ed europeo per la transizione energetica.