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TAR Emilia-Romagna: il perimetro del “territorio urbanizzato” resta rimesso alla discrezionalità pianificatoria comunale
Il Tribunale amministrativo ribadisce che l’art. 32 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 fornisce criteri tecnici per la definizione del territorio urbanizzato, ma non vincola in modo automatico le scelte del pianificatore, che conserva ampia discrezionalità nel bilanciamento tra consumo di suolo e interessi privati.
Il Tribunale amministrativo ribadisce che l’art. 32 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 fornisce criteri tecnici per la definizione del territorio urbanizzato, ma non vincola in modo automatico le scelte del pianificatore, che conserva ampia discrezionalità nel bilanciamento tra consumo di suolo e interessi privati.
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