Con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1952, il Tar Campania, Salerno, sezione II, torna a pronunciarsi sul tema del subappalto necessario, soffermandosi in particolare sulla sua natura, sugli obblighi dichiarativi del concorrente e sui limiti di operatività del soccorso istruttorio.
Il Collegio muove dalla distinzione tra subappalto facoltativo e subappalto necessario. Nel primo caso, l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni costituisce una scelta imprenditoriale libera, poiché l’operatore economico è già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara. Diversamente, il subappalto assume carattere necessario quando il concorrente è privo delle qualificazioni richieste per l’esecuzione di specifiche lavorazioni, in particolare quelle rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, e può partecipare alla procedura solo prevedendo l’affidamento di tali attività a un soggetto qualificato.
In questa prospettiva, il Tar evidenzia come il subappalto necessario si collochi in una zona di confine tra la fase di gara e quella di esecuzione del contratto. La partecipazione alla procedura si fonda infatti su una combinazione tra l’istituto dell’avvalimento, tipico della fase selettiva, e quello del subappalto, proprio della fase esecutiva, consentendo un utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori.
Proprio per questa funzione, la volontà di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata in sede di offerta. Il concorrente è tenuto a manifestare in modo chiaro l’intenzione di subappaltare le lavorazioni per le quali non possiede la relativa qualificazione. Secondo il Tar, tale dichiarazione non ha carattere meramente formale, ma incide direttamente sui requisiti di partecipazione alla gara.
Da ciò discende l’affermazione centrale della decisione: la mancata dichiarazione del subappalto necessario non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’omissione non integra una semplice carenza documentale, ma si traduce in un difetto sostanziale dei presupposti di ammissione, che non può essere colmato attraverso chiarimenti successivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Il Tribunale si colloca così nel solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, pur dando atto dell’esistenza di pronunce di segno contrario ispirate a una lettura maggiormente orientata al risultato.
La sentenza affronta anche il tema della sottoscrizione degli elaborati tecnici nell’ambito di un appalto di lavori con subappalto necessario. Il Tar chiarisce che la firma degli elaborati migliorativi da parte di un tecnico abilitato risponde a un’esigenza autonoma rispetto alla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente. La prima garantisce l’attendibilità e la conformità tecnica delle soluzioni proposte alle norme di settore, mentre la seconda esprime l’assunzione dell’impegno contrattuale. I due adempimenti, avendo finalità diverse, non sono tra loro fungibili.
Infine, il Collegio ribadisce la distinzione tra soluzioni migliorative e varianti. Le prime possono esplicarsi negli ambiti lasciati aperti dal progetto posto a base di gara, senza alterarne le caratteristiche essenziali, e rientrano nella valutazione dell’offerta tecnica. Le varianti, invece, comportano modifiche tipologiche, strutturali o funzionali del progetto e sono ammissibili solo se previamente autorizzate dalla stazione appaltante nel bando.
Nel complesso, la decisione rafforza un’impostazione rigorosa in materia di subappalto necessario, valorizzando la chiarezza delle dichiarazioni di gara e confermando i limiti invalicabili del soccorso istruttorio quando sono in gioco i requisiti di partecipazione.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato