Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 482/2025 ha affermato che l’immobile condonato è privo dello stato legittimo, chiarendo, nella nota diffusa a margine dagli organi di giustizia amministrativa, che il condono del fabbricato ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento che sarebbe altrimenti vietato, pertanto le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima.
A corredo si segnalano:
Conformi: parzialmente: Corte cost. 23 luglio 2024, n. 142 che con riferimento alle “premialità volumetriche” afferma che “il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare «sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo)» (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008). Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie si ricava che l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.”
Difformi: Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 secondo cui “Il condono edilizio, invece, ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia.” richiamata da Corte cost. 4 luglio 2024, n. 119. Si veda altresì Corte cost. 19 giugno 2000, n. 238 che esclude l’esistenza di una differenza generale e astratta tra edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti fin dall’origine o con successivo valido condono in sanatoria (conf. Corte cost. n. 529 del 1995).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it