La recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 3, n. 12943 del 14/05/2025, mette un punto fermo sulle conseguenze derivanti dall’assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali in modo difforme dalle procedure previste dalla legge.
Il caso vedeva contrapposti un creditore (P.) e un Ente locale, in seguito al rigetto del ricorso da parte della Corte d’Appello di Salerno.
Il principio fondamentale
La Suprema Corte ha stabilito che:
- Responsabilità del funzionario: se un amministratore o un funzionario attiva un impegno di spesa senza rispettare le formalità procedurali (il cosiddetto “schema procedimentale”), il rapporto obbligatorio che ne deriva non lega l’ente, ma direttamente chi ha permesso la prestazione.
- Esclusione dell’azione di arricchimento: proprio in virtù di questo vincolo diretto con il funzionario, il creditore non può esperire l’azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) nei confronti dell’Ente locale. L’azione è esclusa per un vizio di fondo: non sussiste il requisito della sussidiarietà, in quanto il creditore ha già la possibilità di agire contro un altro soggetto (il funzionario inadempiente).
- La necessità della delibera: se l’Ente vuole comunque sanare la situazione, riconoscendo l’utilità del bene o servizio ricevuto, è tenuto a farlo. Tale riconoscimento deve avvenire attraverso il procedimento del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), che richiede una deliberazione apposita dell’organo competente.
- L’insufficienza del fatto: la semplice fruizione di fatto della prestazione da parte dell’Ente (il mero comportamento degli organi rappresentativi) non è sufficiente a convalidare il debito: è necessario un atto formale che esprima un apprezzamento generale sulla compatibilità della spesa con gli indirizzi finanziari e le scelte amministrative dell’ente.
In sintesi, la decisione ribadisce che le forme procedurali in materia di spesa pubblica non sono un mero formalismo, ma una garanzia essenziale: la loro violazione sposta la responsabilità dall’ente, vincolato al bilancio, alla persona fisica che ha agito irregolarmente.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione