Nella sentenza 2202/2025 i giudici della settima sezione del Consiglio di Stato hanno spiegato che la tutela dei comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dall’art. 44 Cost., è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico, come confermato anche dall’art. 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto nel testo dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 5-quater, ove espressamente viene contemplata la “necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”. (1).
Sebbene non sussista una radicale preclusione, concludono i giudici di Palazzo Spada, in sede di approvazione del piano per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di procedere alla soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei comuni montani, ciò può avvenire solo all’esito di adeguata istruttoria, con acquisizione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, nonché con esplicitazione adeguata dei giustificativi alla base delle scelte adottate. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato