Con l’Ordinanza n. 9779 del 14 aprile 2025 (Presidente Giusti, Relatore Mercolino), la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, è intervenuta per definire con maggiore precisione l’ambito di applicazione del divieto, previsto a suo tempo dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 223 del 2006 (il cosiddetto “Decreto Bersani”).
Il nocciolo della questione: quale società è soggetta al divieto?
La norma del 2006 mirava a prevenire distorsioni della concorrenza e del mercato, stabilendo che le società pubbliche regionali o locali, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività dell’ente (o per funzioni amministrative esternalizzate), dovessero operare esclusivamente con gli enti costituenti, senza poter svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.
La distinzione della Cassazione
La Cassazione, in linea con l’orientamento della Corte Costituzionale (e con la successiva evoluzione normativa in materia di società partecipate, pur non richiamata nel testo della massima), ha stabilito un principio fondamentale: il divieto si applica unicamente alle cosiddette società pubbliche strumentali.
Queste sono le società che esercitano, in sostanza, una vera e propria attività amministrativa in forma privatistica.
Di contro, il divieto non si estende alle società costituite per la gestione di servizi pubblici locali.
Le ragioni della pronuncia
La Corte ha motivato la sua decisione definendo la norma dell’articolo 13 del 2006 come avente “carattere eccezionale”. L’obiettivo, infatti, era evitare che un soggetto svolgesse contemporaneamente attività amministrativa e attività d’impresa, beneficiando così dei privilegi tipici della Pubblica Amministrazione.
Applicare il divieto in modo estensivo anche alle società che gestiscono servizi pubblici locali e che, per loro natura, esercitano attività d’impresa per conto di enti pubblici, avrebbe significato andare oltre i casi espressamente previsti dalla disposizione eccezionale stessa.
In sintesi, la decisione della Cassazione rigetta la tesi che vedeva l’applicazione indistinta del divieto a tutte le società a partecipazione pubblica, confermando che la limitazione opera solo per quelle che svolgono funzioni meramente di supporto e strumentali all’attività interna dell’ente, e non per i gestori di servizi pubblici esterni.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione