Il principio di diritto affermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), con sentenza n. 09229/2026 del 18/05/2026 (R.G. n. 04746/2026), si concentra sulla corretta qualificazione delle garanzie fideiussorie richieste in una procedura concessoria e sui limiti del soccorso procedimentale.
Il Collegio chiarisce che, quando la lex specialis qualifica la prestazione della garanzia non come elemento dell’offerta ma come condizione di efficacia dell’aggiudicazione, essa non incide sulla validità della procedura né sulla par condicio tra concorrenti. Ne consegue che l’amministrazione può legittimamente attivare strumenti di regolarizzazione successiva, inclusa la sostituzione della garanzia, senza che ciò integri una sanatoria di un vizio dell’offerta.
Il TAR evidenzia inoltre la distinzione tra decadenza e inefficacia dell’aggiudicazione: solo la prima comporta una sanzione definitiva e insuperabile, mentre la seconda consente l’operatività dell’atto subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni. In tale prospettiva, la mancata immediata produzione di una valida fideiussione non determina automaticamente la perdita del titolo, ove la stessa sia configurata come condizione sospensiva o di efficacia.
Richiamando i principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa e di buona amministrazione, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ribadisce che il soccorso procedimentale non può incidere su elementi essenziali dell’offerta, ma è ammissibile quando interviene su requisiti accessori funzionali all’effettiva esecuzione del rapporto concessorio.
La sentenza conferma così un orientamento volto a preservare l’equilibrio tra certezza delle procedure e favor partecipationis, escludendo che la sostituzione postuma di una garanzia, in assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza, integri una violazione dei principi di trasparenza e par condicio.
Sentenza: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. V Ter, 18/05/2026, n. 09229/2026 – R.G. n. 04746/2026.