Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 19 ottobre 2020, sono state pubblicate le “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale“.
Il provvedimento si applica a tutte le amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Dopo aver chiarito che il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione, il provvedimento prevede che, sino al 31 dicembre 2020, per accedere al lavoro agile nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni non è richiesto l’accordo individuale di cui alla L. n. 81/2017.
Quanto alle modalità organizzative, si dispone che ciascun dirigente organizzi, con immediatezza, il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno con riferimento al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte in questa modalità, favorendo la rotazione del personale, settimanalmente o plurisettimanalmente, al fine di assicurare un’equilibrata alternanza dell’attività in modalità agile e in presenza.
In ogni caso, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino le percentuali più elevate possibili di lavoro agile in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica. Confermato lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza, salvo l’esistenza di motivate ragioni.
Il Decreto, inoltre, dispone che l’amministrazione individui fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita dei dipendenti allo scopo di evitare la concentrazione nell’accesso al luogo di lavoro nella medesima fascia oraria.
Viene, inoltre, previsto che in favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche, si adotti ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento secondo i Contratti collettivi vigenti.
Si segnala, infine, che, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi i inclusi quelli di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del D.L. “Agosto”, convertito in L. n. 126/2020 e successive modifiche, il lavoratore che non si trovi in condizione di malattia certificata è tenuto a svolgere la propria attività in modalità agile.
Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali