A seguito di accertati condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Misterbianco (Catania) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’Ente a una commissione di gestione straordinaria. In relazione alla necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’Amministrazione comunale, il Consiglio dei ministri ha anche deliberato la proroga per sei mesi del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce).
Lo scioglimento delle Amministrazioni locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, introdotto nel nostro ordinamento nel 1991 (decreto-legge n. 164, interamente abrogato), in uno dei momenti più difficili della lotta tra Stato e mafia, ed oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, è ora compiutamente disciplinato dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (artt. 143-146 del Dl 267 del 18 agosto 2000). Una misura che non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo di carattere straordinario, in quanto ha come diretti destinatari gli organi elettivi nel loro complesso e non il singolo amministratore, come invece disciplinato dall’art. 142, che prevede la rimozione in caso di “atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico”: incide quindi in maniera rilevante sull’autonomia degli Enti locali.
Attraverso lo scioglimento degli organi elettivi si vuole interrompere un rapporto di connivenza, ovvero di soggezione, dell’amministrazione locale nei confronti dei clan mafiosi, in grado di condizionarne le scelte attraverso il ricorso al metodo corruttivo o per il mezzo di pressioni e atti intimidatori. Condizione dello scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali o su “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle Amministrazioni comunali e provinciali”, incidendo negativamente sulla funzionalità dei servizi a queste affidati, oppure in grado di originare un “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: il testo attualmente in vigore richiede perciò condizioni più stringenti rispetto alla disposizione previgente, che faceva riferimento più genericamente ad “elementi” espressione di “collegamenti diretti o indiretti” degli amministratori alla criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento degli stessi.