Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7 novembre 2025, n. 8680 (sez. V), interviene sul delicato rapporto tra SCIA commerciale, false dichiarazioni e limiti temporali dell’azione amministrativa. I giudici affermano che il potere di controllo e di eventuale inibizione dell’attività segnalata deve essere esercitato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche quando l’amministrazione ritenga di trovarsi di fronte ad attestazioni non veritiere.
La vicenda trae origine dall’atto con cui un Comune aveva intimato a una parrucchiera di conformare la propria attività alla normativa vigente, nonostante il decorso dei sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso della titolare, ritenendo irrilevante il superamento del termine in presenza di una falsa rappresentazione della realtà. Il Consiglio di Stato ha invece riformato la decisione, rilevando in fatto l’assenza di dichiarazioni non veritiere negli allegati e, in diritto, ribadendo che la presenza di falsità non consente di eludere il termine fissato dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.
Secondo il Collegio, una volta spirato il termine per l’esercizio dei poteri conformativi o inibitori, l’amministrazione può intervenire solo facendo ricorso all’autotutela, nel rispetto dei presupposti e dei limiti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies: valutazione degli interessi in gioco, sussistenza di un interesse pubblico concreto e rispetto dei termini previsti.
La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale che distingue tra l’esercizio tempestivo del potere inibitorio sulla SCIA e l’intervento successivo in autotutela. Resta ferma, come ricordato anche da precedenti recenti, la possibilità di superare i limiti temporali solo quando la difformità tra realtà e rappresentazione sia inequivocabile e accertabile dall’amministrazione, specie in caso di dichiarazioni false o mendaci. Tuttavia, tale evenienza non può tradursi in una generalizzata compressione del termine perentorio previsto dal legislatore per garantire certezza e stabilità agli effetti della SCIA.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato