La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, con sentenza n. 43 del 4 marzo 2026, ha escluso la configurabilità del danno erariale nell’ambito di un’azione di rivalsa nei confronti di un sanitario, richiamando l’applicazione dello “scudo erariale” previsto dall’art. 21 del decreto legge 76/2020, come convertito e successivamente prorogato.
Il caso riguardava un errore medico consistente nella somministrazione di un farmaco diverso da quello prescritto, condotta qualificata come attiva e gravemente colposa. Secondo la Procura contabile, alla base del giudizio vi sarebbe stata anche un’omissione informativa. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto decisivo il fatto che l’evento dannoso derivasse da una condotta attiva rientrante nell’ambito applicativo della disciplina emergenziale sullo scudo erariale.
La normativa, infatti, limita la responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo per i fatti commessi nel periodo di riferimento, escludendo espressamente le azioni risarcitorie per colpa grave quando derivano da condotte attive, mentre mantiene la responsabilità per omissioni o inerzie. La Corte ha sottolineato come tale disciplina abbia portata generale e si applichi a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, inclusi gli esercenti la professione sanitaria, prevalendo anche sulla disciplina della legge Gelli-Bianco nei casi di conflitto.
Nel caso concreto, pur riconoscendo la natura omissiva di alcuni profili contestati, il Collegio ha evidenziato che il danno originario derivava comunque da una condotta attiva. Di conseguenza, anche l’eventuale azione di rivalsa non avrebbe potuto essere esercitata, venendo meno il presupposto stesso della pretesa erariale.
I giudici hanno inoltre osservato che, anche ipotizzando un’azione di rivalsa in sede civile da parte dell’amministrazione sanitaria, non vi sarebbe certezza né sufficiente probabilità del suo esercizio o del suo esito favorevole, interrompendo così il nesso causale necessario per configurare il danno erariale secondo il criterio del “più probabile che non”.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che lo scudo erariale escluda la responsabilità per i fatti contestati, trattandosi di condotta attiva colposa nel periodo emergenziale previsto dalla normativa. Il sanitario è stato quindi assolto per insussistenza del danno erariale, in quanto la condotta non è stata ritenuta idonea a determinare un pregiudizio patrimoniale per la pubblica amministrazione.