Con la sentenza 1087/2025 i giudici della prima sezione del Tar Campania ha ribadito che ai fini del rispetto della parità di genere nell’ambito della giunta comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 3 e 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul sindaco l’onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile. (1).
Ai fini del rispetto della parità di genere, continuano i giudici amministrativi partenopei, la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1746; T.a.r per la Calabria, sez. II, 29 maggio 2017, n. 867; 10 aprile 2015, n. 651; 12 febbraio 2015, n. 278; 9 gennaio 2015, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 17 giugno 2016, n. 631; T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I, 17 novembre 2016, n. 357; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 26 novembre 2015, n. 1595; T.ar per la Campania, sez. I, 13 maggio 2015, n. 2655.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 66; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406.
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