La Corte di Cassazione Sez. 5, con l’ordinanza n. 28373/2024 ha affermato che in tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all’originale ad opera dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell’avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev’essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall’originale, nonché con allegazione di idonea prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2718, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215,
Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25962 del 2011 Rv. 620686-01, N. 16122 del 2019 Rv. 654629-
01, N. 1974 del 2018 Rv. 646923-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione