Le Regioni potranno contare su 2,6 miliardi di euro per investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e l’aumento del livello di resilienza di abitazioni e strutture commerciali e produttive colpite dagli eventi calamitosi.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, avente ad oggetto “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Il Dpcm stabilisce, all’articolo 1, che “al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto”.
La Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), autorizza con l’art. 1, comma 1028, la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 2019 – 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all’art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
L’art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, prevede che, per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile.
Il DPCM specifica che i finanziamenti sono destinati ad investimenti sulle strutture di proprietà privata o strutture produttive relativi a:
– ricostruzione in sito dell’immobile distrutto;
– delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni/strutture distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa/commerciale in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile;
– al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso;
– al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.
I commissari delegati o ai soggetti responsabili individuati devono predisporre un piano degli investimenti da realizzare entro 20 giorni per gli interventi relativi al 2019, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per il 2020 e il 2021. Il piano dev’essere quindi sottoposto al via libera del capo dipartimento della protezione civile e può essere rimodulato in corso d’opera in caso di esigenze straordinarie.
Una volta approvato il Piano, le risorse 2019 sono trasferite interamente nelle casse degli Enti locali per permettere l’immediato avvio degli investimenti. I fondi restanti saranno, invece, trasferiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
I commissari regionali dovranno definire, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni.