La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 33946/2024 si è pronunciata in materia statuendo, nella nota di sintesi diffusa dagli organi della Corte, che il riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta comunale è retto dal principio secondo cui il primo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono negli atti fondamentali tassativamente elencati nell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, tuttavia, comprende anche atti, come gli acquisti immobiliari, che pur non essendo intrinsecamente manifestazione di siffatti indirizzi, vengono specificamente considerati per il loro presumibile rilievo economico, mentre assegna la competenza alla Giunta quando tali acquisti siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione. Ne consegue che può distinguersi tra acquisto immobiliare di competenza del Consiglio, anche al di fuori dell’espressa o implicita manifestazione di indirizzi politici e amministrativi di carattere generale, ed acquisto immobiliare di competenza della Giunta, sulla base di un atto fondamentale di indirizzo politico ed amministrativo di rilievo che preveda l’acquisto immobiliare individuandone gli elementi essenziali, ovvero, comunque stabilisca i criteri per determinarli.
(Nella specie, la S.C., ha confermato la correttezza della sentenza di merito, che aveva individuato l’atto fondamentale di competenza del Consiglio nell’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, al cui interno era stato inserito l’intervento di riqualificazione di una specifica area, rilevando come l’approvazione dello studio di fattibilità relativo ad un project financing per la realizzazione dell’opera, l’aggiudicazione e la conseguente stipula della convenzione tra il Comune e la concessionaria, nonché la successiva attività negoziale, dovessero considerarsi attività meramente esecutive e di gestione).
Riferimenti normativi: Testo Unico 26/07/2000 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24086 del 2024 Rv. 672359-01, N. 18309 del 2012 Rv. 6241
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione