La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 40680 /2024 ha affermato che non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo.
In applicazione del principio, si specifica nella nota diramata in merito, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione “de qua” sul rilievo che non era emersa l’impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell’ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada
art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8
Massime precedenti Vedi: N. 20094 del 2021 Rv. 281206-01, N. 21559 del 2021 Rv. 281401-
01, N. 24914 del 2019 Rv. 276363-01, N. 30041 del 2024 Rv. 286863-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione