Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Quinta (TAR Campania), n. 3070/2026 Reg. Prov. Coll., n. 2226/2026 Reg. Ric., pubblicata il 14 maggio 2026.
Il giudice amministrativo ribadisce che gli atti di ritiro formalmente qualificati come revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 devono essere interpretati secondo la loro effettiva funzione sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione. Quando il provvedimento è adottato in reazione a violazioni delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio, esso può integrare una revoca-sanzione o decadenza, sottratta alla disciplina propria della revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In tale prospettiva, il TAR chiarisce che l’esercizio del potere di autotutela non può essere utilizzato per aggirare i presupposti e le garanzie previste dalla normativa regolamentare locale, specie quando quest’ultima prevede un sistema graduato di sanzioni fondato sulla recidiva delle violazioni.
Ne consegue che, laddove il regolamento comunale subordini la revoca del titolo al verificarsi di una determinata soglia di reiterazione dell’illecito, l’amministrazione è vincolata al rispetto di tale sequenza sanzionatoria e non può anticipare l’effetto espulsivo in assenza dei relativi presupposti. In particolare, la violazione isolata o non sufficientemente reiterata non è idonea a giustificare la misura massima della revoca.
Il Tribunale afferma inoltre che la qualificazione della condotta come “abuso del titolo” non è di per sé sufficiente a legittimare la revoca immediata, dovendo comunque essere rispettata la scansione procedimentale e sostanziale prevista dalla disciplina regolamentare applicabile.
Sulla base di tali principi, il TAR ha annullato il provvedimento comunale, ritenendo carente il presupposto della terza recidiva richiesta dal regolamento per l’adozione della sanzione più grave, e ha condannato l’amministrazione alle spese di lite.