La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, si è pronunciata in materia con la sentenza n. 18169 (dep. 14/05/2025) a margine della quale l’Ufficio del Massimario ha diffuso le seguenti massime di principio:
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio è necessario verificare, in concreto, l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo.
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nel caso in cui i lavori siano svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, rimane obbligato a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche se non si ingerisce nella loro esecuzione, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione