il Consiglio di stato con la sentenza n. 7373 del 3 settembre 2024 ha affermato che l’ordinamento consente la realizzazione di discariche di materiali contenenti amianto e le disposizioni di legge incidenti sulla libera iniziativa economica privata, ove vertenti su precisi e rilevanti interessi pubblici, devono essere
interpretate secundum Constitutionem. L’art. 41 della Costituzione individua quale possibile limite alla libera intrapresa: “l’utilità sociale”, intesa come utilità generale della collettività, che la realizzazione di una discarica di (materiali contenenti) amianto soddisfa in via diretta; la “sicurezza umana”, dunque la salute di ciascun individuo, di cui, tuttavia, deve constare una almeno teorica sottoposizione a rischio, che può escludersi ove la dispersione aerea di fibre sia meramente ipotetica e, comunque, resti al di sotto delle
soglie potenzialmente patogenetiche indicate dalla vigente normativa nazionale.
(Nella fattispecie in esame, il collegio addiviene alle seguenti considerazioni: la tutela normativa delle produzioni risicole DOP è un valore giuridico lato sensu pubblico, che tuttavia, in difetto di specifiche previsioni di segno diverso, si coordina ed armonizza con gli altri valori giuridici lato sensu pubblici parimenti qualificati dall’ordinamento, tra cui quello alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti; le aree interessate dall’installazione dell’impianto non sono allo stato coltivate a riso DOP, per cui l’allocazione
dell’impianto non determina una perdita attuale di superficie produttiva e, in prospettiva, di output; l’inserimento del territorio del comune di Salussola nell’ambito delle aree di produzione del riso DOP non impone che le zone agricole di tale comune debbano necessariamente essere deputate alla coltivazione del riso DOP, difettando una previsione normativa da cui fondatamente trarre una sorta di vincolo funzionale all’uso dei terreni agricoli ricadenti in siffatto ambito).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it