Il Consiglio di Stato sez. IV con la sentenza n. 7179 del 20 agosto 2024 ha affermato che è illegittima la deliberazione con cui il consiglio comunale ha inteso limitare gli effetti della legislazione regionale, attraverso una previsione contenuta in un atto di pianificazione generale. In particolare, ove l’ente locale si avvalga della facoltà di scelta prevista dal legislatore regionale di consentire il mutamento della destinazione d’uso e di individuare le relative aree, non può derogare alla previsione regionale che prevede l’applicabilità della norma anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore della legge, posto che la natura prescrittiva dell’estensione della disciplina regionale agli immobili non ancora realizzati è inequivocabilmente desumibile dall’articolo 27 della l. reg. Puglia 30 dicembre 2021, n. 51. (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge regionale Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 per asserito contrasto con gli artt. 114 e 117 della Costituzione. In particolare, non è ipotizzabile alcuna illegittima compressione del potere di pianificazione spettante al comune in quanto l’ente locale resta libero di decidere, per il tramite di una propria delibera, di avvalersi della facoltà di consentire il mutamento della destinazione d’uso e di individuare le relative aree, con l’unico limite che, ove decida in senso positivo, non può procedere ad una applicazione selettiva della disposizione di legge regionale escludendo tale facoltà con riferimento agli immobili non ancora realizzati o in corso di realizzazione. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it