Il Consiglio di Stato, sezione IV, 5 novembre 2024, n. 8856 si è espresso in materia, in assenza di precedenti esatti nei termini, affermando, così come riassunto in una nota degli organi di giustizia amministrativa, che seppur in via generale debba confermarsi che, in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, possano assumere rilievo anche circostanze normative o di fatto sopraggiunte alle quali si attribuisce la capacità di limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato e che, quindi, l’amministrazione, nel rispetto della buona fede e leale collaborazione possa, nel riesercitare il potere pianificatorio, anche discostarsi dal dictum giurisdizionale, ciò tuttavia è precluso in particolari fattispecie, quale quella di un’area limitata e situata in zona già edificata, non soggetta ai vincoli del piano urbanistico territoriale tematico regionale (PUTT), con eliminazione anche di ogni vincolo preclusivo al rilascio di un titolo in sanatoria (nel caso di specie, la sezione ha affermato la nullità, per elusione del giudicato, dell’atto dell’amministrazione che introduca nuovi vincoli e limiti all’edificazione su un’area per la quale il giudicato aveva già accertato che non residuasse discrezionalità dell’amministrazione circa la sua classificazione). (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Non risultano precedenti negli esatti termini. Sulla prima parte della massima v. Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2022, n. 6429; Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2. Non costituiscono precedenti difformi Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9481, ove il richiamo alla sopravvenienza non può essere inteso come una nuova valutazione solo sulla base del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), essendo ivi affermato che si deve comunque tutelare l’affidamento, in casi del tutto eccezionali, come per il giudicato recante il riconoscimento del diritto di edificare; né Cons. Stato, sez. I, parere 29 marzo 2021, n. 490, nel quale l’affermazione di sovraordinazione del piano paesaggistico sopravvenuto non è resa in fattispecie inerente l’esecuzione di un giudicato.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it