Il Tar Veneto (Sezione Prima), con la sentenza n. 01099/2026 pubblicata il 14/05/2026 (ricorso n. 01551/2025), ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento di imprese contro l’aggiudicazione di un appalto milionario per la gestione degli impianti tecnologici. La decisione si sofferma su un principio cardine della disciplina dei contratti pubblici: la natura delle valutazioni espresse dai commissari di gara.
Il fulcro della pronuncia riguarda la legittimità dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice. Secondo i giudici amministrativi, la coincidenza o la sistematica identità dei coefficienti numerici attribuiti dai singoli commissari non è sintomo di un “appiattimento” illegittimo del giudizio. Al contrario, tale convergenza è espressione di una fisiologica osmosi dialettica tra i componenti dell’organo tecnico.
Il Tribunale ha ribadito i seguenti punti di diritto:
- Riferibilità soggettiva: in assenza di obblighi specifici nel disciplinare, i giudizi dei singoli commissari confluiscono nella decisione collegiale finale. Non è dunque necessaria l’indicazione nominativa dell’autore di ogni singola scheda di valutazione né la loro autonoma sottoscrizione, purché siano allegate al verbale di gara.
- Confronto preventivo: è pienamente legittimo che i commissari si confrontino prima di assegnare i punteggi. L’assegnazione di voti identici è considerata un esito normale del confronto professionale interno, volto a giungere a una sintesi collegiale coerente.
- Efficacia probatoria: il verbale di gara, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso della regolarità delle operazioni svolte, inclusa la corretta attribuzione dei coefficienti.
Con questa sentenza, il Tar Veneto conferma che la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione resta insindacabile nel merito, salvo casi di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, che in questa procedura non sono stati ravvisati.