La Corte costituzionale Corte costituzionale ha stabilito che non viola la Costituzione la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione nel processo penale telematico quando l’atto venga inviato a un indirizzo PEC errato. La decisione, contenuta nella sentenza n. 77 depositata il 14 maggio 2026, dichiara non fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione Corte di cassazione, chiarendo al tempo stesso alcuni aspetti interpretativi della disciplina transitoria prevista dall’articolo 87-bis del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Secondo la Consulta, la riforma del processo penale telematico si inserisce nel più ampio obiettivo di digitalizzazione della giustizia e di riduzione dei tempi processuali, anche attraverso il superamento dei fascicoli cartacei e dei ritardi legati alla loro trasmissione fisica tra uffici giudiziari. La ragionevole durata del processo viene richiamata come elemento essenziale del sistema di giustizia e diritto soggettivo delle parti coinvolte.
L’obbligo di indirizzare l’impugnazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento serve, spiega la Corte, a garantire una gestione più rapida ed efficiente: consente infatti di accertare senza ritardi l’irrevocabilità delle sentenze non impugnate e, in caso contrario, di trasmettere immediatamente gli atti al giudice competente, evitando sovrapposizioni e attese tra uffici.
La sanzione dell’inammissibilità non opera però in modo automatico in ogni caso di errore. La Corte precisa infatti che, se la cancelleria che riceve per errore l’atto lo trasmette autonomamente via PEC all’ufficio competente entro i termini, resta garantita la continuità digitale del procedimento e l’impugnazione è valida. Diversamente, se l’atto viene inoltrato in forma cartacea, non si realizza tale continuità e l’impugnazione è dichiarata inammissibile.
La Corte ritiene comunque che tale conseguenza non sia irragionevole né lesiva del diritto di difesa, trattandosi di una regola prevista dalla legge e sufficientemente chiara per i professionisti del settore, ai quali spetta la corretta gestione degli adempimenti processuali.